MODELLO RED: Cos’è e a cosa serve

 

Cos’e’ il modello RED?

Il Modello reddituale (Modello RED) è una dichiarazione che permette all’INPS di verificare se esistono i presupposti per corrispondere o continuare ad erogare integrazioni, maggiorazioni e/o assegni familiari che costituiscono parte delle pensioni percepite.

L’Ente previdenziale invita i pensionati “interessati a tale controllo”, ad aggiornare per l’anno richiesto tutte le informazioni reddituali che li riguardano, comunicandole telematicamente attraverso gli intermediari Caf.

Quali documenti portare al CAF?

  • la lettera con “richiesta RED” INPS o INPDAP completa dell’allegato codice a barre (STRINGA CAF) pervenuta
  • copia Carta d’Identità dichiarante
  • Per la documentazione sotto riportata sono necessarie analoghe informazioni del coniuge e figli a carico del pensionato a cui è arrivata “lettera RED” se richiesti dalla stessa:
  • copia Tessera Sanitaria
  • dichiarazione dei redditi (Modelli 730 o UNICO) relativa all’anno della verifica reddituale
  • documentazione relativa agli interessi maturati su conti correnti bancari, postali, con BOT, CCT o altri titoli di Stato
  • documentazione attestante redditi esenti ai fini IRPEF
  • trattamenti di fine rapporto (TFR, liquidazioni, buonuscita, ecc.)
  • rendita catastale per la prima casa (nel caso in vui non si presenti dichiarazione dei redditi)
  • certificazioni di pensioni o altri redditi erogati da Stati esteri

ATTENZIONE

Vi informiamo che l’INPS quest’anno invierà due lettere distinte, una per il CUD 2012 e una per il modello OBIS/M

Sarà effettuato l’invio prima della lettera contenente esclusivamente il Modello CUD 2012 poi successivamente, con un secondo plico, il Modello OBIS/M con l’eventuale richiesta di compilazione del Modello RED 2012 e/o del Modello INV CIV (ICRIC_ICLAV e ACCAS/PS) e/o del Modello DETR.

MODELLO 730: cos’è e a cosa serve

Il modello 730 viene compilato dai lavoratori dipendenti, i pensionati, i lavoratori a tempo determinato, coloro che percepiscono redditi di collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, i lavoratori socialmente utili e il personale della scuola a tempo determinato se il contratto dura almeno da settembre a giugno. In parole semplici serve per recuperare qualcosa sulle detrazioni d’imposta che mensilmente subiscono appunto i lavoratori dipendenti. Quindi chi ha spese mediche, interessi passivi su un mutuo prima casa, diverse assicurazioni, può presentare il modello 730.

È possibile fare la dichiarazione dei redditi con il modello 730, rivolgendosi al nostro CAF.

Attraverso il modello 730 è possibile presentare la dichiarazione anche in forma congiunta se almeno uno dei due coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

Praticamente il riepilogo del reddito dove figurano:

– il reddito di lavoratore dipendente (730) + eventuali altri redditi (pensioni, partecipazioni in società, affitti percepiti…)

– le spese DETRAIBILI che possono essere spese mediche (analisi, visite, veterinario, dentista, scontrini farmaci) spese funerarie, scolastiche per figli, assegni di mantenimento a coniugi separati e/o figli, donazioni a Onlus, interessi mutuo prima casa, spese per adozioni a distanza. Queste spese sono valide per la persona che presenta la dichiarazione dei redditi e per eventuali familiari a suo carico.

– le spese DEDUCIBILI il cui importo va a diminuire l’imponibile su cui si calcolano le tasse e possono essere assicurazioni integrative, contributi al SSN che paghi con le assicurazioni e costi sostenuti per l’assistenza di persone non autosufficienti.

Bisogna essere dei commercialisti per presentare il modello 730?
Assolutamente no, le operazioni sono compiute per la maggior parte dal CAF. Il modello 730 è molto semplice da compilare, tuttavia, nel caso in cui il Modello 730 non viene presentato già correttamente compilato, ci sarà un corrispettivo da pagare secondo le tariffe del CAF che effettua questo servizio, mentre tutta la parte relativa al calcolo delle imposte dovute è elaborata dal CAF che invia al sostituto d’imposta (cioè al datore di lavoro) una comunicazione contenente il risultato della dichiarazione. L’eventuale imposta a debito viene trattenuta in busta paga/pensione (nessuna delega da presentare in banca o alla posta). Viceversa, l’eventuale imposta a credito viene subito rimborsata in busta paga o pensione a partire dal mese di luglio dello stesso anno.

Quali sono le scadenze?
Entro il 31 maggio 2012 occorre presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730.

Qual’è la documentazione necessaria da esibire?
Per la predisposizione del Modello 730 il contribuente deve presentare tutta la documentazione relativa ai redditi percepiti e quella riguardante gli oneri per i quali è possibile beneficiare della deduzione e/o detrazione d’imposta.
Di seguito elenchiamo a documentazione necessaria, anche in copia fotostatica, per la predisposizione del Modello 730.
Naturalmente l’elenco comprende tutte le tipologie di oneri per i quali spetta la detrazione e/o deduzione e pertanto il contribuente sarà tenuto a presentare esclusivamente quella relativa agli oneri da lui sostenuti.

  • copia dichiarazione dei redditi anno precedente
  • copia codice fiscale del contribuente e di tutti i familiari a carico
  • documentazione idonea a rilevare i redditi dei terreni e dei fabbricati ad esempio atti notarili o copie visure catastali aggiornate
  • copia dell’atto di acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale e dell’atto di vendita del precedente immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, al fine di fruire del credito d’imposta per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale
  • copia della sentenza di convalida di sfratto per morosità, per fruire del credito d’imposta per i canoni non percepiti
  • copia contratto di locazione degli immobili locati a canone convenzionale nei comuni individuati ad alta densità abitativa ed estremi di registrazione del medesimo (data, numero e codice ufficio) e copia dichiarazione ICI
  • codice catastale del comune di ubicazione di ciascun fabbricato e il relativo calcolo dell’ICI, se dovuta
  • modello CUD
  • copia della documentazione relativa ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
  • certificazione attestante la percezione di utili derivanti dalla partecipazione qualificata in società ed enti soggetti all’Ires e di altri redditi di capitale e le relative ritenute
  • certificazione attestante la percezione di utili e proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti in Paesi con regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati
  • documentazione attestante i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, i redditi occasionali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, altri redditi dichiarabili con il modello 730 e le relative ritenute
  • attestati dei versamenti di imposta eseguiti direttamente dal contribuente
  • documentazione inerente eventuali crediti d’imposta maturati
  • documentazione (fatture, ricevute, quietanze, ecc.) relativa agli oneri per i quali viene richiesta la deduzione dal reddito o la detrazione d’imposta, quali ad esempio:
  • spese mediche, specialistiche, ticket, protesi, assistenza specifica, ecc. (per le protesi, in luogo della prescrizione medica può essere prodotta specifica autocertificazione)
  • spese sostenute per veicoli per i portatori di handicap
  • spese per l’acquisto di cani guida
  • interessi su mutui ipotecari e documentazione necessaria per verificare il diritto ad usufruire delle relative detrazioni, ad esempio: contratto di mutuo e contratto di acquisto, quietanze interessi
  • interessi per prestiti o mutui agrari
  • premi di assicurazione (esempio polizze vita, infortuni, rischio di morte, di invalidità permanente, di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani) e documentazione necessaria per verificare il diritto ad usufruire delle relative detrazioni
  • tasse scolastiche e/o universitarie
  • spese funebri
  • spese per addetti all’assistenza personale
  • spese per attività sportive per ragazzi
  • spese per intermediazione immobiliare
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
  • erogazioni liberali a favore dei partiti politici, delle ONLUS, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni di promozione sociale, per attività culturali ed artistiche, a favore di enti operanti nello spettacolo, a favore di fondazioni operanti nel settore musicale, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
  • contributi associativi alle società di mutuo soccorso
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • spese veterinarie
  • spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n° 381
  • spese per asili nido
  • contributi previdenziali volontari (riscatto laurea e militare, ricongiunzioni per periodi assicurativi, ecc.)
  • premio assicurazione auto (Servizio Sanitario Nazionale)
  • contributi agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale
  • versamenti periodici corrisposti al coniuge separato (oltre alle ricevute occorre produrre copia della sentenza di separazione, annullamento o divorzio e il codice fiscale del beneficiario)
  • contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (esempio colf, baby sitter e assistenti alle persone anziane)
  • contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose
  • spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap
  • contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale
  • contributi per i paesi in via di sviluppo
  • erogazioni liberali (Onlus, Associazioni promozione sociale, ecc.)
  • erogazioni liberali a favore di enti di ricerca e enti parco
  • altri oneri deducibili (rendite, vitalizi, assegni alimentari, canoni livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili, 50% delle imposte arretrate, 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri, ecc.)
  • contributi versati alle forme pensionistiche complementari e contributi versati alle forme pensionistiche individuali
  • spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (copia della comunicazione e della relativa ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro Operativo di Pescara fino al 13 maggio 2011 e dopo tale data i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto di ristrutturazione e gli estremi di registrazione del contratto se i lavori sono stati effettuati dal conduttore (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011), copia delle fatture e dei bonifici bancari o postali con i quali è stato eseguito il pagamento. Nel caso di interventi effettuati su parti comuni di edifici non occorre allegare tale documentazione se l’amministratore del condominio certifica di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti per poter usufruire della detrazione di imposta del 41% o 36%. Nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio sul quale sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo occorre produrre copia dell’atto pubblico di compravendita o assegnazione o nel caso di pagamento di acconti copia del compromesso di vendita registrato
  • spese sostenute per l’effettuazione di interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, copia asseverazione di un tecnico abilitato, copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica, copia scheda informativa, ricevuta comprovante l’invio all’ENEA  della copia dell’attestazione di certificazione o qualificazione energetica e della scheda informativa, fatture o ricevute fiscali per le spese sostenute, bonifico bancario o postale, nel caso di interventi effettuati su parti comuni di edifici non occorre allegare tale documentazione se l’amministratore del  condominio certifica di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge
  • copia del contratto di locazione per fruire delle detrazioni previste a favore degli inquilini
  • spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida
  • certificazione, rilasciata dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, attestante l’importo della borsa di studio assegnata,
  • donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

ISE e ISEU


Che cosa sono l’ISE e l’ISEU

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un sistema unificato di valutazione della situazione economica, per la richiesta di prestazioni agevolate legate al reddito, il quale considera, oltre ai redditi e ai patrimoni dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, anche la composizione del nucleo familiare e particolari condizioni legate, per esempio, al fatto che il nucleo sostenga un canone di locazione o abbia un contratto di mutuo.

L’ISEE deve essere integrato secondo i criteri indicati all’art. 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 dando origine all’ISEEU (Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario) nei seguenti casi:

• se hai fratelli e/o sorelle nel nucleo familiare titolari di reddito e/o patrimonio;
• se tu o i tuoi familiari avete redditi o patrimoni percepiti e posseduti all’estero;
• se non hai i requisiti per essere considerato indipendente dalla tua famiglia d’origine;

Nucleo familiare dello studente

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 bis, con le integrazioni previste dal DPCM 4 aprile 2001 nr. 242 e dall’art. 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.
Appartengono al nucleo familiare convenzionale:

• il richiedente i benefici;
• tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
• il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
• i genitori dello studente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica;
• eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Lo studente viene considerato indipendente qualora sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

• residenza, risultante da certificazione anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
• residenza in un immobile non di proprietà di un membro della famiglia d’origine;
• redditi propri derivanti da lavoro dipendente (o assimilati), dichiarati fiscalmente da almeno 2 anni, non inferiori a € 6.500,00 annui riparametrati.

Se non si verificano tutte e tre le condizioni si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI

COSA E’

La disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti è una prestazione economica a domanda, erogata  in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto uno o più periodi di disoccupazione nell’arco dell’anno.

 

A CHI SPETTA

L’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non hanno diritto alla disoccupazione ordinaria, ma che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell’anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda.

Nel computo delle 78 giornate sono incluse le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.).

 

COSA SPETTA

Una indennità giornaliera per un numero di giornate generalmente pari a quelle di effettivo lavoro svolto nell’anno solare precedente a quello in cui si fa la domanda, fino ad un massimo di 180, comprese quelle eventualmente indennizzate con requisiti normali. La somma delle giornate retribuite e quelle di assunzione non può superare le 360.
Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare.

 

I REQUISITI

L’indennità  spetta ai lavoratori che possono far valere uno o più periodi di lavoro subordinato per almeno 78 giorni nell’anno solare, oltre ad un contributo utile versato prima del biennio precedente la domanda .

 

QUANDO SPETTA

L’indennità spetta quando il lavoratore abbia avuto, nell’arco dell’anno solare, periodi di disoccupazione non indennizzati.

 

QUANTO SPETTA

L’ indennità sarà pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi fino a un massimo di 180.
La retribuzione di riferimento si ottiene dividendo l’importo complessivo delle retribuzioni percepite nell’anno di riferimento per il numero delle giornate effettivamente lavorate.Sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare.

 

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti deve essere presentata dal 01 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificati i periodi di disoccupazione per i quali si intende richiedere la prestazione.
Può essere inoltrata :

  • Mediante consegna dell’apposito  modello cartaceo presso una sede INPS.
  • Contact Center integrato – n. 803164;
  • Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

In alternativa può essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Da  gennaio 2012 sarà possibile presentare  la domanda in via telematica.

 

IL PAGAMENTO

L’indennità può essere riscossa:

  • con bonifico su conto corrente bancario o postale;
  • allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio dello scrivente.

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2012

La disoccupazione agricola è una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

COSA SPETTA

Una indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue.

 

A CHI SPETTA

  • operai a tempo determinato;
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell’anno.

N.B. NON spetta ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

 

LA DOMANDA

Può essere inoltrata a qualunque sede dell’Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; La domanda comprensiva della eventuale richiesta di ANF, deve pervenire alla sede Inps competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’indennità, pena la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione.
In caso di decesso dell’assicurato la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data.

 

QUANDO SPETTA

L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:

  • l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l’anno cui si riferisce l’indennità; oppure abbiano prestato attività lavorativa agricola a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;
  • almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (due anni di iscrizione negli elenchi OVVERO iscrizione negli elenchi nell’anno di riferimento della prestazione ed almeno un contributo settimanale coperto di assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo antecedente al biennio precedente la domanda);
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola e/o con la contribuzione figurativa relativa a periodi di maternità obbligatoria, congedo parentale compresa nel biennio utile) OVVERO almeno 78 giornate di effettivo lavoro nel settore agricolo, ed eventualmente non agricolo, per l’indennità con i requisiti ridotti.

 

QUANTO SPETTA

Vengono erogate un numero di giornate di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate, entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si debbono detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo, ecc.
L’importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento. Dall’importo spettante viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
Per gli operai a tempo indeterminato e per i beneficiari di indennità con i requisiti ridotti l’importo della prestazione è pari al 30% della retribuzione e non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

Sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare.

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